Art 444 del codice di procedura penale il patteggiamento: cosa significa e la sua applicazione

Molti si chiedono cosa sia il patteggiamento e quando si applica, ma la domanda più importante in questo caso è: chi patteggia è un pregiudicato? Chi patteggia è colpevole?

Lezioni di diritto online

Partiamo dal presupposto che il patteggiamento è un procedimento alternativo speciale rispetto al rito ordinario, consentendo all'imputato di trovare un accordo preliminare con la Procura con lo sconto della pena.

La riduzione della pena è fino ad un terzo della pena che sarebbe stata applicata ordinariamente.

L'istanza per il patteggiamento può essere presentata già durante la fase delle indagini preliminari, oppure prima della presentazione delle conclusioni in udienza preliminare,oppure prima della dichiarazione di apertura del dibattimento vero e proprio.

A differenza dell'istituto del rito abbreviato, il patteggiamento non consente che possa essere proposto l'appello,quindi la partita processuale si chiude con la sentenza in primo grado.

Sicuramente il patteggiamento è nato come strumento di semplificazione del processo penale evitando le lungaggini di un procedimento penale vero e proprio, si è affermato come RITO SPECIALE CON LA LEGGE N.134/2003.

Possiamo anche dire che il patteggiamento è considerato un rito alternativo premiale, poiché l'imputato rinuncia alla celebrazione del processo in cambio dello sconto della pena che altrimenti sarebbe più rilevante.

Rispondendo alle domande iniziali certamente chi si avvale del patteggiamento ammette tacitamente la colpevolezza, seppure non ci sia una vera confessione, quindi non contiene alcuna affermazione di responsabilità da parte dell'imputato.
Predomina la tesi che il patteggiamento in genere è richiesto dai colpevoli per la riduzione della pena.

Tale richiesta diventa irrevocabile nel momento in cui viene presentata al giudice.

La disciplina di questo istituto è normata dagli articoli 444 e ss del codice di procedura penale.

Si tratta di un procedimento penale volto a chiudere senza giudizio la vicenda penale, la richiesta può venire sia dal PM che dall'imputato.

La volonta' dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa solamente una volta e dal patteggiamento sono esclusi reati come la criminalità organizzata, terrorismo ovvero reati di un rilevante allarme sociale.

Quando il processo si è concluso con il patteggiamento ed è stata applicata una pena detentiva superiore ai due anni e/o pena pecuniaria, può essere richiesta l'estinzione del reato se nei successivi 5 anni il condannato non abbia commesso altri reati.

Naturalmente bisogna dire che estinguere il reato non significa beneficiare dell'eliminazione del certificato dal casellario giudiziale dell'iscrizione della condanna subita ex art 445 co 2 cpp, quindi sul casellario è visibile tutto a prescindere dalla richiesta di estinzione o meno.

Naturalmente l'estinzione del reato a seguito di patteggiamento o decreto penale presuppone la BUONA CONOTTA DEL RICHIEDENTE, l'eliminazione degli effetti penali e delle pene accessorie.

La riabilitazione viene invece presa in considerazione solo dopo aver scontato la condanna principale, è richiedibile dopo tre anni a differenza dell'estinzione del reato che presuppone il termine dei cinque anni.

Sicuramente, se da un lato agevola l'imputato con uno sconto della pena, dall'altro costituisce una convenienza per l'ordinamento giuridico in termini di economia processuale, diminuendo i tempi e i costi di un procedimento penale in tutte le sue fasi.

Articolo di Carla Malcangi

 

 

 

 

Ti è piaciuto? Condividilo
Usa il nostro Strumento di Ricerca Intelligente
© 2007 - 2024 Letuelezioni.it è un membro della famiglia GoStudent Mappa del sito: Insegnanti privati