Andrea 21 risposte

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Risposte
Teresa Fiaccabrino
Insegnante Top
Il possesso non è un diritto ma una situazione di fatto espressa dal brocardo latino “ Possideo quia possideo”, la quale esprime il principio per il quale la prova del possesso si fonda sulla dimostrazione di avere la effettiva disponibilità della cosa; quindi mentre il proprietario ha l’onere di provare l’esistenza del suo diritto di proprietà, e si parla di Probatio diabolica, il convenuto possessore, chiamato in giudizio per la restituzione del bene al proprietario, può invece limitarsi a sostenere che Possideo quia possideo, senza dover null’altro provare.
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Ciao Alessandra,
l'art. 1140 del codice civile recita che "il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale". Il possesso quindi si concretizza in una relazione di fatto che intercorre tra un soggetto e un bene, a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Gli elementi che lo identificano sono: il corpus possessionis, cioè l'atteggiamento del possessore che si comporta come il proprietario (elemento oggettivo), e l'animus possidendi, ovvero la volontà del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario (elemento soggettivo).
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Rodolfo
Art. 1140 codice.civ. , situazione di fatto con rilievo giuridico quanto all'esercizio di diritti reali.
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Il possesso è una relazione di fatto tra una persona e un bene che comporta il potere di esercitare su di esso un potere di fatto, corrispondente all'esercizio di una signoria di fatto.
Elementi essenziali del possesso:
* Corpus: Si riferisce al potere di fatto di tenere il bene sotto la propria potestà.
* Animus possidendi: Si riferisce all'intenzione di tenere il bene come proprio.
Tipi di possesso:
*Possesso legittimo: Si verifica quando il possessore ha un titolo giuridico che giustifica il suo potere sul bene.
* Possesso illegittimo: Si verifica quando il possessore non ha un titolo giuridico che giustifica il suo potere sul bene.
*Possesso di buona fede: Quando il possessore, pur non essendo proprietario del bene, ignora incolpevolmente di non esserlo.
* Possesso di mala fede: Quando il possessore è consapevole di non essere proprietario del bene.
Tutela del possesso:
Il diritto italiano prevede diverse azioni a tutela del possesso, tra cui:
*Azione di reintegrazione:Consente al possessore legittimo che è stato spogliato del possesso di recuperare il bene.
* Azione di manutenzione:Consente al possessore, anche se non legittimo, di difendersi da un'aggressione al suo possesso.
Estinzione del possesso:
Il possesso si estingue in diversi casi, tra cui:
* Perdita del corpus: Si verifica quando il possessore perde il potere di fatto sul bene.
* Voluntas remittendi: Si verifica quando il possessore manifesta la volontà di rinunciare al possesso.
* Trasferimento del possesso ad un altro soggetto:Si verifica quando il possessore trasferisce volontariamente il possesso ad un altro soggetto.
Distinzioni fondamentali:
È importante distinguere il possesso da altri concetti giuridici simili:
Proprietà: La proprietà è il diritto più completo su un bene, che conferisce al proprietario la facoltà di godere e disporre del bene in modo assoluto. Il possesso, invece, è una situazione di fatto che può coesistere o meno con la proprietà.
Detenzione: La detenzione è la mera tenuta materiale di un bene, senza l'intenzione di tenerlo come proprio. Il detentore, ad esempio, può essere un usufruttuario, un locatario o un commesso di negozio.
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Vincenzo
Il possesso disciplinato dall'art 1140 c.c. è definito il potere esercitato sulla cosa che si manifesta in un'attività equivalente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
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