FONDAMENTI DI DIRITTO PRIVATO

Che cos'è il possesso?
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Risposte
Teresa Fiaccabrino
Insegnante Top
Il possesso non è un diritto ma una situazione di fatto espressa dal brocardo latino “ Possideo quia possideo”, la quale esprime il principio per il quale la prova del possesso si fonda sulla dimostrazione di avere la effettiva disponibilità della cosa; quindi mentre il proprietario ha l’onere di provare l’esistenza del suo diritto di proprietà, e si parla di Probatio diabolica, il convenuto possessore, chiamato in giudizio per la restituzione del bene al proprietario, può invece limitarsi a sostenere che Possideo quia possideo, senza dover null’altro provare.
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ConservaGliScontriniEleScatole!
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Ciao Alessandra, l'art. 1140 del codice civile recita che "il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale". Il possesso quindi si concretizza in una relazione di fatto che intercorre tra un soggetto e un bene, a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Gli elementi che lo identificano sono: il corpus possessionis, cioè l'atteggiamento del possessore che si comporta come il proprietario (elemento oggettivo), e l'animus possidendi, ovvero la volontà del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario (elemento soggettivo).
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L’articolo 1140 del codice civile stabilisce che il possesso è “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”. La norma afferma sostanzialmente che dal possesso si origina un rapporto tra un soggetto e una cosa che può manifestarsi in due diversi comportamenti: il soggetto esercita dei poteri sulla cosa come ne fosse proprietario ma non ha un diritto soggettivo di esercizio di tali poteri su quella cosa. Significa che ha il possesso sulla cosa in una circostanza di fatto e si tratta di un possesso illegittimo; lo stesso soggetto esercita i poteri sulla cosa ed ha anche il diritto soggettivo che lo rende proprietario. In questo caso si ha una circostanza di fatto che corrisponde a una circostanza di diritto e pertanto il possesso è legittimo. Oppure possiede solo il diritto soggettivo ma non esercita i poteri sulla cosa e dunque ha la proprietà ma non il possesso. Si precisa che il fatto che il soggetto sia titolare del diritto di proprietà sulla cosa non è fattispecie costitutiva del possesso che esiste anche soltanto con l’esercizio dei poteri sulla cosa corrispondente all’esercizio della proprietà. Si hanno dunque delle situazioni di fatto e di diritto che possono o meno coesistere. Può essere pieno se vengono esercitati poteri sulla cosa corrispondenti all’esercizio della proprietà, minore se si esercitano diritti reali, in comune (compossesso) se vi sono più persone che esercitano i poteri sul bene.
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Rodolfo
Art. 1140 codice.civ. , situazione di fatto con rilievo giuridico quanto all'esercizio di diritti reali.
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Il possesso è una relazione di fatto tra una persona e un bene che comporta il potere di esercitare su di esso un potere di fatto, corrispondente all'esercizio di una signoria di fatto. Elementi essenziali del possesso: * Corpus: Si riferisce al potere di fatto di tenere il bene sotto la propria potestà. * Animus possidendi: Si riferisce all'intenzione di tenere il bene come proprio. Tipi di possesso: *Possesso legittimo: Si verifica quando il possessore ha un titolo giuridico che giustifica il suo potere sul bene. * Possesso illegittimo: Si verifica quando il possessore non ha un titolo giuridico che giustifica il suo potere sul bene. *Possesso di buona fede: Quando il possessore, pur non essendo proprietario del bene, ignora incolpevolmente di non esserlo. * Possesso di mala fede: Quando il possessore è consapevole di non essere proprietario del bene. Tutela del possesso: Il diritto italiano prevede diverse azioni a tutela del possesso, tra cui: *Azione di reintegrazione:Consente al possessore legittimo che è stato spogliato del possesso di recuperare il bene. * Azione di manutenzione:Consente al possessore, anche se non legittimo, di difendersi da un'aggressione al suo possesso. Estinzione del possesso: Il possesso si estingue in diversi casi, tra cui: * Perdita del corpus: Si verifica quando il possessore perde il potere di fatto sul bene. * Voluntas remittendi: Si verifica quando il possessore manifesta la volontà di rinunciare al possesso. * Trasferimento del possesso ad un altro soggetto:Si verifica quando il possessore trasferisce volontariamente il possesso ad un altro soggetto. Distinzioni fondamentali: È importante distinguere il possesso da altri concetti giuridici simili: Proprietà: La proprietà è il diritto più completo su un bene, che conferisce al proprietario la facoltà di godere e disporre del bene in modo assoluto. Il possesso, invece, è una situazione di fatto che può coesistere o meno con la proprietà. Detenzione: La detenzione è la mera tenuta materiale di un bene, senza l'intenzione di tenerlo come proprio. Il detentore, ad esempio, può essere un usufruttuario, un locatario o un commesso di negozio.
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Leandro
A differenza della proprietà, che è un diritto, cioè una serie di facoltà che il titolare può esercitare su di una cosa, il possesso è una situazione di fatto che si manifesta nell’esercizio di una serie di poteri corrispondenti alla proprietà o ad altro diritto reale (art. 1140 c. c.). Il possesso si distingue dalla detenzione perchè chi possiede ritiene di essere proprietario, e ignora che la cosa non è sua (come per l’affittuario o, paradossalmente, il ladro). Il possesso è disciplinato dal Codice Civile perché può essere lo strumento per acquistare la proprietà di un bene. Nel caso dei beni mobili, il possesso di buona fede è sufficiente a far acquistare la proprietà, anche se non si è acquistato dal legittimo proprietario ma si era comunque in buona fede al momento dell’acquisto (art. 1153 c. c.). Per gli immobili, la proprietà può acquistarsi col possesso continuato, pacifico e ininterrotto per 10 o venti anni (a seconda che ci sia stato un atto idoneo al trasferimento oppure no): si tratta della cosiddetta usucapione.
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Vincenzo
Il possesso disciplinato dall'art 1140 c.c. è definito il potere esercitato sulla cosa che si manifesta in un'attività equivalente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
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