Il possesso non è un diritto ma una situazione di fatto espressa dal brocardo latino “ Possideo quia possideo”, la quale esprime il principio per il quale la prova del possesso si fonda sulla dimostrazione di avere la effettiva disponibilità della cosa; quindi mentre il proprietario ha l’onere di provare l’esistenza del suo diritto di proprietà, e si parla di Probatio diabolica, il convenuto possessore, chiamato in giudizio per la restituzione del bene al proprietario, può invece limitarsi a sostenere che Possideo quia possideo, senza dover null’altro provare.
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