Di frequente nei concorsi pubblici, nazionali e locali, è richiesto l'approfondimento di elementi di diritto amministrativo. Il diritto amministrativo conta una miriade di argomenti e di informazioni, spesso non di pronta e facile comprensione, che potrebbero costituire un ostacolo assolutamente da non sottovalutare nel processo di studio e memorizzazione (ai fini dello svolgimento delle prove del concorso pubblico). E, per tale ragione, risulta fondamentale approcciarsi a tale materia nel modo più corretto possibile e con attenzione, organizzando la propria tabella di marcia nello studio in modo razionale, segmentando le varie tematiche [e, perchè no, affidandosi nel caso a tutor esperti che saranno ben lieti di accompagnare e supportare lo studente nel percorso di preparazione in tale materia].
In questo articolo verrà analizzato il tema del principio di buon andamento e buona amministrazione (art. 97 Cost.), fornendo "pillole" utili alla comprensione dell'argomento.
Tale principio obbliga gli agenti della pubblica amministrazione a svolgere i loro compiti con diligenza e nel miglior modo, realizzando con solerzia, efficacia e economicità i fini programmati e impiegando le risorse in modo razionale.
Dopo la legge 241 del 1990 tale principio, per anni rimasto solo sulla carta, è stato finalmente oggetto di disciplina positiva: l'art. 1 (come novellato nel 2009) afferma che l'attività amministrativa persegue i fini determinati ex lege ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dai principi dell'ordinamento europeo (rimandando ad una serie di principi operativi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea sulla base delle tradizioni giuridiche comuni agli Stati membri o di principi contenuti direttamente nella normazione europea).
Secondo il criterio di economicità l'azione amministrativa deve raggiungere i suoi scopi col minor dispendio o impiego di mezzi economici.
Secondo il criterio di efficacia (in senso tecnico) l'azione amministrativa deve raggiungere il pieno conseguimento degli obiettivi programmati.
Secondo il criterio di imparzialità gli agenti della p.a., nel disbrigo della loro attività, non devono fare favoritismi né farsi condizionare ma devono mantenersi equidistanti. Si aggiunga, inoltre, che, in base all'art. 6-bis della l. 241 del '90, il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale hanno un dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale. Quanto espresso dalla norma, al fine di evitare fenomeni di corruzione e illegalità, si delinea come corollario del criterio di imparzialità di cui sopra.
Secondo il criterio di trasparenza (e della collegata pubblicità) deve essere consentito ai cittadini l'esercizio del controllo democratico sui vari passaggi dell'operato della p.a. al fine di verificare correttezza e imparzialità. In questa ottica gli atti ed i documenti della p.a., salve specifiche esigenze di riservatezza, devono essere pubblici (criterio di pubblicità) ed accessibili (diritto di accesso). Inoltre, come conseguenza del criterio di trasparenza, sono stati introdotti l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e l'obbligo di identificare il responsabile del procedimento amministrativo.