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Ripasso di diritto amministrativo per concorsi: l'invalidità derivata dell'atto amministrativo

Di frequente nei concorsi pubblici, nazionali e locali, è richiesto l'approfondimento di elementi di diritto amministrativo. Il diritto amministrativo conta una miriade di argomenti e di informazioni, spesso non di pronta e facile comprensione, che potrebbero costituire un ostacolo assolutamente da non sottovalutare nel processo di studio e memorizzazione (ai fini dello svolgimento delle prove del concorso pubblico). E, per tale ragione, risulta fondamentale approcciarsi a tale materia nel modo più corretto possibile e con attenzione, organizzando la propria tabella di marcia nello studio in modo razionale, segmentando le varie tematiche [e, perchè no, affidandosi nel caso a tutor esperti che saranno ben lieti di accompagnare e supportare lo studente nel percorso di preparazione in tale materia].

In questo articolo verrà analizzato il tema dell'invalidità derivata dell'atto amministrativo, fornendo "pillole" utili alla comprensione dell'argomento. 

Se un atto amministrativo risulta invalido a causa dell'invalidità di un altro precedente atto suo presupposto, si parla di invalidità derivata. Affinchè si delinei una situazione del genere, è necessaria la sussistenza di un vincolo di presupposizione tra i due atti amministrativi e ciò avviene quando un atto "presupposto" è il fondamento e la ragione giustificatrice di un altro atto amministrativo "presupponente", condizionandone la sua esistenza e la sua validità, pur trattandosi di atti diversi ed autonomi.

La domanda più frequente che ci si pone in caso di invalidità derivata è la seguente: l'annullamento dell'atto presupposto determina la caducazione automatica dell'atto consequenziale ("invalidità ad effetto caducante") oppure si converte in un vizio dell'atto consequenziale da impugnare in maniera autonoma ("invalidità ad effetto viziante")?

In realtà si noti che la risposta non è netta sic et simpliciter. Infatti, va data una risposta che è duplice e varia a seconda delle circostanze ed, in maniera più specifica, a seconda proprio del rapporto intercorrente tra i due provvedimenti in questione.

Si potrebbe affermare, per tal motivo, che si avrà una invalidità ad effetto caducante nel caso in cui ci si trovi al cospetto di uno stretto nesso di interdipendenza tra i due provvedimenti in forza della loro appartenenza alla stessa serie procedimentale ed in ragione del rapporto di necessaria derivazione dell'atto consequenziale dall'atto presupposto.

Si avrà, al contrario, una invalidità ad effetto viziante (e, di conseguenza, si avrà l'onere di proporre un'autonoma impugnazione dell'atto amministrativo consequenziale, invalido per derivazione) nel caso in cui manchino gli elementi, menzionati precedentemente, caratterizzanti la circostanza di invalidità ad effetto caducante. Trattasi, dunque, in tal caso, di provvedimenti amministrativi tra loro connessi solamente in modo indiretto (e non in modo diretto).

Si evidenzi, inoltre, un ulteriore interessante profilo di analisi. Poichè è noto che l'ordinamento giuridico italiano deve tener conto anche del contesto sovranazionale e, quindi, delle norme internazionali ed europee, si pone anche la questione dell'illegittimità derivata dell'atto amministrativo in rapporto al diritto dell'Unione europea. Infatti, si avrà un'ipotesi di illegittimità derivata (e, dunque, l'atto amministrativo risulterà in contrasto con il diritto europeo in maniera mediata) in caso di atto amministrativo emanato sulla base di una norma statale che contrasta con la norma europea. 

 

   

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