LEGGE SULLA PRIVACY: RIFERIMENTI NORMATIVI DAL D.LGS 196/2003 E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Prima di una normativa ad hoc sulla privacy, l'unica tutela era fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale per dare attuazione alla direttiva Europea 95/46/CE del 1995, venne emanata la legge 31 dicembre 1996 n.675, che entrò in vigore nel maggio del 1997.

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Con il passare degli anni ci furono altre leggi, riguardanti i dati personali e la relativa tutela, tuttavia la complessità normativa ha portato all'emanazione del D.lgs del 2003 n.196 che ha riordinato la materia.

Prima di analizzare il decreto legislativo vediamo cosa si intente per dato personale e dato sensibile.

Il dato personale riguarda qualunque informazione relativa alla persona fisica, persona giuridica, enti o associazioni, identificati o identificabili anche indirettamente.

I dati sensibili invece sono quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche ecc...., nonchè i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

I dati giudiziari invece sono dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art 3 D.P.R  14 novembre del 2002 n.313, in materia di casellario giudiziale, dei carichi pendenti o la qualità di indagato o imputato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale..

Si definisce trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni che riguardi la raccolta, la registrazione, la consultazione, l'elaborazione, la diffusione e la cancellazione dei dati.

I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, utilizzati per scopi determinati e legittimi, devono essere aggiornati, pertinenti e completi, conservati per il tempo necessario per lo scopo della raccolta.

Il titolare del trattamento è il soggetto al quale competono le scelte di fondo sulla raccolta e utilizzo dei dati, colui il quale deve fare la notifica al Garante, qualora sia obbligatoria, su di lui sussistono le responsabilità previste dalla legge (artt 167 e seguenti responabilità penale mentre la responsabilità amministrativa artt 161 e ss). Se il titolare fosse una società ovvero una persona giuridica, allora la responsabilità penale fa capo al legale rappresentante della società stessa.

Il titolare ha la facoltà di nominare uno o più responsabili del trattamento, il quale deve seguire le istruzioni impartite dal titolare del trattamento.

La regola generale è che il trattamento dei dati personali può essere effettuato solo con il consenso dell'interessato, il consenso è valido solo se informato, espresso liberamente e specificamente.

Il consenso deve essere esplicito: è necessaria la manifestazione di volontà dell'interessato per rendere lecito il trattamento.

La forma scritta dell'interessato è necessaria solo se il consenso riguardi i dati sensibili, inoltre il consenso è strettamente personale, nel senso che non può essere prestato da altri soggetti anche famigliari oppure parenti, a meno che ci sia rappresentanza legale (genitori nei riguardi di figli minori).

Bisogna distinguere il diritto alla riservatezza dal diritto alla protezione dei dati personali, quest'ultimo ha l'obiettivo di evitare che ci sia trattamento dei dati personali senza il consenso del diretto interessato.

Attualmente il Regolamento 2016/679 UE con riguardo al trattamento dei dati personali e alla circolazione di tali dati, disciplina la materia sia nel settore pubblico che nel settore privato, destinata a sostituire la direttiva 95/46.

Possiamo dire che la normativa in tema di privacy è molto vasta, ampliata dalle direttive comunitarie, ma è significativo il passaggio dalla legge 675/96 al testo unico del 2003, che ha riordinato completamente la materia, ed è stato modificato nel 2018, per adeguare la normativa italiana a quella della UE.

articolo scritto Carla Malcangi

 

 

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