La Pubblicazione del Testamento Olografo, del Testamento Segreto, e l'esecuzione del testamento

Tutti i testamenti, durante la vita del testatore sono documenti segreti e non possono avere esecuzione. Con la morte del testatore si ha il fenomeno dell'apertura della successione (art. 456 c.c. “La La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto), ed è necessario dare modo a chiunque di venire a conoscenza di eventuali testamenti di un soggetto, ossia che essi siano resi “di pubblica ragione” ( per adoperare un'espressione, che rende bene l'idea, adoperata dal Prof.Trabucchi).

Il testamento olografo ed il testamento segreto hanno il carattere della segretezza, per cui dopo la morte del testatore è necessario che il loro contenuto sia conosciuto dai soggetti interessati perché possano produrre i loro effetti. La pubblicazione non è, invece, richiesta per il testamento pubblico, in quanto la pubblicazione è già implicita nella sua natura di atto pubblico.

Quindi bisogna distinguere tra le tre tipologia di testamento:

  1. Testamento Pubblico: non si può parlare di “pubblicazione” per un atto che, di per sé, è già pubblico. Sarebbe un errore terminologico, oltre che di concetto. Si deve parlare, invece, per il testamento pubblico, di passaggio al repertorio generale degli atti tra vivi dello stesso (il repertorio notarile è un registro – che deve essere vidimato, pagina per pagina, dal Conservatore dell'Archivio Notarile del Distretto cui il Notaio appartiene – dove il Notaio deve annotare, giorno per giorno, tutti gli atti che riceve, la loro natura, il nome delle parti, ed altri elementi richiesti dalla Legge Notarile; vi è un repertorio distinto per gli atti “mortis causa”, ossia per i testamenti);

  2. Il Testamento Segreto viene aperto e pubblicato dal notaio che l'ha ricevuto, in presenza di due testimoni; viene redatto, a cura del notaio, un verbale ove trasfonde tutto il contenuto del testamento. Il procedimento per la pubblicazione del testamento segreto è analogo a quello previsto per la pubblicazione del testamento olografo.

  3. Il Testamento Olografo deve essere presentato ad un Notaio per la pubblicazione, da parte di chiunque ne sia in possesso, appena ha notizia della morte del testatore. La pubblicazione del testamento olografo (la cui disciplina si applica anche per la pubblicazione del testamento segreto, come sopra esposto), è regolata dall'art. 620 c.c. Il terzo comma di quest'ultimo articolo descrive minuziosamente la modalità di pubblicazione del testamento olografo: il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, e ne riproduce il contenuto (ossia copia esattamente il contenuto del testamento in questo verbale), e, sempre nel c.d. “verbale di pubblicazione” fa menzione dell'apertura del testamento, se è stato presentato al notaio chiuso all'interno di una busta con sigillo. Questo verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario. Una volta avvenuta la pubblicazione “il testamento olografo ha esecuzione”, recita testualmente l'art. 620, 5° comma c.c.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 620 c.c. dispone che chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione al notaio.

E' da tenere presente che la legge non commina l'invalidità del testamento che non sia stato pubblicato rispettando i requisiti previsti dagli artt. 620-623 c.c. E' ciò è chiaro: l'invalidità del testamento può essere comminata per motivi legati al momento in cui è stata redatta la scheda testamentaria (per vizi di forma) o per lo stato psichico in cui si trovava il testatore nel momento in cui ha redatto il testamento (ad esempio: testamento redatto dal testatore interdetto, o da chi per qualunque causa, anche transitoria, sia stato incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha redatto il testamento), non già per fatti successivi alla redazione del testamento ed, addirittura, successivi alla stessa morte del testatore, come la pubblicazione. Il testamento produrrà i suoi effetti quando, in qualsiasi modo, sarà comunque venuto a conoscenza degli interessati. La pubblicazione del testamento olografo e del testamento segreto è tuttavia necessaria per ottenere giudizialmente l'esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Importanti sono le disposizioni contenute negli artt. 622 e 623 cc. Il primo stabilisce che il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali di pubblicazione del testamento olografo e del testamento segreto, e copia del testamento pubblico da lui redatto, dopo che gli è nota la morte del testatore.

La copia dei verbali di pubblicazione e dei testamenti pubblici devono essere raccolti in appositi volumi da parte del Cancelliere della Cancelleria delle Successioni, presente in ogni Tribunale. L'art. 623 c.c. dispone che il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

 

 

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