Cenni: la proprietà privata nei principi costituzionali e nel codice civile

Il Libro terzo del Codice Civile è dedicato interamente al diritto di proprietà, precisamente dall'art. 810 all’art. 1172 c.c.. Il codice civile non enuncia una definizione di proprietà ma si limita a dare una definizione di bene, l’oggetto della proprietà (art. 810 e seg. c.c.), e dei diritti che sono attribuiti al proprietario quale soggetto della proprietà, i suoi diritti sono: il diritto di godere e il diritto di disporre. 

La dottrina fornisce una definizione di proprietà inquadrandola tra i “diritti reali”, ossia quel diritto reale che consente di godere e disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo (non assoluto), entro dei limiti.

Il diritto di proprietà trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 3 Cost., con un richiamo generico ai diritti inviolabili dell’individuo, e nell’art. 42 Cost., dove è specificatamente richiamato e definito nelle sue accezioni di proprietà pubblica o proprietà privata. La carta costituzionale, pertanto, riconosce e tutela la forma di proprietà sia pubblica che privata e individua la proprietà privata quale strumento volto alla realizzazione delle aspirazioni della persona, nella più ampia ottica della generale funzione sociale ma non come dominio assoluto e individuale del singolo proprietario.

L’elemento della “funzione sociale della proprietà” è stato considerato dalla dottrina un elemento innovativo. Gli studiosi del diritto hanno abbandonato definitivamente la concezione di proprietà tipica dell’Ottocento che incentrava la definizione di proprietà privata sulla “totale e assoluta” esclusività e inviolabilità, trascurando, appunto, la componente innovativa dello scopo sociale, atto alla realizzazione personale. Infatti, il disposto dell’art. 42 Cost. statuisce una riserva di legge a favore del legislatore ordinario, il quale deve individuare e normare i modi di acquisto e di godimento della proprietà privata attenuando, così, i principi ottocenteschi di assolutezza e inviolabilità e ponendo, per legge, dei limiti alla stessa proprietà privata, in nome della funzione sociale ed elidendo i limiti di accessibilità.

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Francesca
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