Spesso gli studenti, ma anche i praticanti avvocati, confondono il termine indagato con il termine imputato. E di conseguenza procedimento penale con processo penale. Cerchiamo ora di fare chiarezza.
Una persona potrà dirsi indagato quando viene avviato nei suoi confronti un procedimento penale a seguito di una querela o di una denuncia. Il suo nominativo viene trascritto nel registro degli indagati e viene attribuito al procedimento penale per il reato che - si presume - abbia commesso un numero di ruolo generale delle notizie di reato. Da questo momento vengono avviate le c.d. indagini preliminari che potranno concludersi in vari modi. Principalmente in due:
Nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. il Pubblico Ministero avvisa l'indagato di tutte le prove raccolte contro di lui e lo invita a presentare entro 20 giorni memorie difensive. In mancanza di deposito di memoria, il PM può principalmente richiedere l'archiviazione del procedimento penale oppure esercitare l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio.
Solo quando il PM esercita l'azione penale nei confronti dell'indagato, quest'ultimo perde la qualifica di indagato e diventa imputato.
La persona imputata a seguito dell'esercizio dell'azione penale rimane tale fino alla sentenza di condanna o di assoluzione. Il ruolo di imputato decade con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sia essa di primo o secondo grado di giudizio.
Dall'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, anche il procedimento penale muta e diventa processo penale.