Art 326 cpp la fase delle indagini preliminari: il ruolo fondamentale del pubblico ministero

Prima del procedimento penale riveste una notevole importanza la delicata fase delle indagini preliminari.

Quando inizia un procedimento penale?

Il procedimento penale inizia quando il PM acquisisce e iscrive la notizia di reato nel cosiddetto registro degli indagati.

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La notizia può essere appresa dal PM o dalla polizia giudiziaria , oppure tramite denuce, esposti e querele.

Questa fase è normata dall'articolo 326 cpp ed è precedente al processo vero e proprio, in questa fase il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per capire se il reato può essere ascritto all'indagato, per poter procedere in fase di procedimento penale.

Naturalmente il pm e la polizia devono acquisire anche gli elementi in favore dell'indagato ex art 358 cpp.

Il primo passo è compiuto dalla polizia giudiziaria, la quale può avviare proprie indagini in maniera autonoma, assicurando la cessazione del reato oltre che acquisire gli elementi necessari, ma deve avvisare immediatamente il PM, il quale in questa fase svolge un ruolo di rilievo.

Attualmente dopo la riforma si è dato risalto al principio del contraddittorio, e nelle indagini preliminari, si acquisiscono solo gli elementi probatori al fine di valutare l'esercizio o meno dell'azione penale.

Lo scopo delle indagini preliminari è accertare se effettivamente è stato compiuto il reato, indivuduandone l'autore nel raccoglimento di prove per avviare l'istruttoria e il procedimento penale.

Le indagini preliminari in base a quanto disposto dall'art 407 cpp non può superare il termine di diciotto mesi o, se si procede per reati meno gravi entro dodici mesi.

Le indagini preliminari sono segrete consentendo al PM di svolgere le investigazioni senza pericolose intromissioni dall'esterno.

Possiamo dire che il PM è il dominus delle indagini preliminari, a lui spetta il compito di dirigere le attività investigative e di svolgere anche in prima persona l'azione istruttoria.

Il pubblico ministero avvia le indagini preliminari che trasmette alla polizia, alla quale spetta interrogare i potenziali autori del reato, possiamo dire che il PM insieme alla polizia giudiziaria coordinano questa fase raccogliendo prove e interrogatori.

Al termine delle indagini preliminari il PM, valutando il risultato degli accertamenti effettuati, decide se esercitare l'azione penale avviando un processo nei confronti dell'indagato oppure richiedere al Giudice per le indagini preliminari c.d GIP l'archiviazione del procedimento.

Naturalmente l'indagato ha tutto il diritto di sapere a sua richiesta se è instaurato un procedimento penale a suo carico.

Il PM può predisporre la segretazione delle indagini per un periodo non superiore ai tre mesi se si tratta di reati comuni, mentre per i reati di rilevante allarme sociale non possono mai essere fornite informazioni all'indagato, al fine di evitare un pregiudizio per la fase delle indagini.

Diversamente l'indagato verrà a conoscenza del procedimento a suo carico, se il PM invia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis cpp.

Viene comunicato il diritto di predisporre un difensore, e se questo non avviene ne verrà affidato uno d'ufficio.

Concludendo al PM spetta il compito di raccogliere le prove, presumibilmente a carico dell'indagato, al giudice spetta invece il ruolo di valutazione, in assoluta posizione di terzietà e super partes, delle prove fornite e la confutazione delle stesse.

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Carla
Insegnante di Diritto a Vigevano. Specializzato/a nell'offerta di lezioni di lezioni presenziali e lezioni online, adattate alle esigenze individuali di ogni studente. Le lezioni che tengo sono pensate per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e le tue mete.Contattare
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