Diritto amministrativo per concorsi pubblici: la p.a. in senso oggettivo

Di frequente nei concorsi pubblici, nazionali e locali, è richiesto l'approfondimento di elementi di diritto amministrativo. Il diritto amministrativo per concorsi pubblici conta una miriade di argomenti e di informazioni, spesso non di pronta e facile comprensione, che potrebbero costituire un ostacolo assolutamente da non sottovalutare nel processo di studio e memorizzazione (ai fini dello svolgimento delle prove del concorso pubblico).

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E, per tale ragione, risulta fondamentale approcciarsi a tale materia nel modo più corretto possibile e con attenzione, organizzando la propria tabella di marcia nello studio in modo razionale, segmentando le varie tematiche [e, perchè no, affidandosi nel caso a tutor esperti che saranno ben lieti di accompagnare e supportare lo studente nel percorso di preparazione in tale materia].

In questo articolo verrà analizzato il concetto di pubblica amministrazione in senso oggettivo (o funzionale), fornendo "pillole" utili alla comprensione dell'argomento. 

Per "pubblica amministrazione in senso oggettivo" si intende l'attività amministrativa, il complesso di tutte le attività poste in essere da una pubblica amministrazione nell'esercizio della propria funzione per la cura degli interessi pubblici ad essa affidati dalla legge.

Va immediatamente sottolineato che l'attività della pubblica amministrazione è vincolata nel fine: la p.a. deve perseguire quel dato e prestabilito (ex lege) fine pubblico alla cui cura è preposta. Ciò costituisce una garanzia del perseguimento degli interessi della collettività e costituisce, inoltre, un parametro di riferimento della legittimità dell'attività posta effettivamente in essere.

La pubblica amministrazione opera su due piani giuridici diversi a seconda del tipo di attività che deve svolgere: in alcuni casi opera come soggetto di diritto pubblico, ponendosi in posizione di supremazia rispetto al cittadino con cui si interfaccia, esercitando il suo potere (definito "potere amministrativo") tramite atti unilaterali che il cittadino non può far altro che "subire"; in altri casi opera come soggetto di diritto privato, ponendosi sullo stesso piano giuridico dei privati cittadini con cui contratta.

In tale ultima circostanza lo schema giuridico del rapporto tra pubblica amministrazione e privati risulta di tipo privatistico e, per tal motivo, sarà il diritto privato a regolare il rapporto in questione. Si ponga, tuttavia, attenzione su un aspetto di particolare importanza in tema: è vero che lo schema giuridico del rapporto tra pubblica amministrazione e privati risulta di stampo privatistico ma, fondamentale evidenziarlo, il fine dell'attività amministrativa resta pur sempre pubblico (e non privatistico)! Ciò che muta è semplicemente il mezzo tramite cui quel fine pubblico viene raggiunto. 

In tal contesto contrassegnato da fini pubblici predeterminati ex lege e da attività amministrativa vincolata nei fini stessi, ci si chiede se vi sia spazio per una qualche forma di discrezionalità esercitabile da parte della pubblica amministrazione. Dunque, si affermi sin da subito che la pubblica amministrazione detiene dei poteri discrezionali ma trattasi di un tipo di discrezionalità più limitata rispetto a quella, ad esempio, tipica della funzione politica.

L'attività della pubblica amministrazione, infatti, è discrezionale quando la legge attribuisce ad essa l'effettuazione di valutazioni ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o dell'individuazione del suo contenuto.

La pubblica amministrazione, in tal caso, non si limita ad applicare una regola già compiutamente (pre)determinata e presente nell'ordinamento giuridico ma effettua una valutazione relativamente all'assetto degli interessi in gioco nel caso concreto e, per questa ragione, i risultati dell'attività amministrativa discrezionale (a differenza dell'attività amministrativa vincolata) non possono essere definiti previamente sulla scorta di quanto previsto ex lege.

Su quali elementi può incidere l'attività amministrativa discrezionale? Si risponda che, a seconda dei casi, la discrezionalità può abbracciare l'an (ossia se adottare o meno un dato provvedimento), il quid (ossia il contenuto del provvedimento e le sue modalità applicative ed esecutive), il quando (ossia il momento in cui adottare un dato provvedimento).

Vale la pena specificare, in conclusione, che l'attività amministrativa discrezionale, ovviamente, non può tradursi in totale e assoluta arbitrarietà. 

 

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