Il raggruppamento temporaneo di imprese o RTI è utilizzato principalmente per le gare di appalto, dal momento che la piccola e singola impresa da sola non potrebbe soddisfare i requisiti, quindi si unisce ad altre imprese per un determinato periodo di tempo.
Nel diritto societario si intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico.
Naturalmente lo scopo principale, come abbiamo visto, è quasi sempre la partecipazione alle gare di appalto.
Le imprese che si uniscono devono conferire MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA AD UNA DI ESSE DETTA AZIENDA CAPOGRUPPO O MANDATARIA, alla quale le altre aziende che ne fanno parte, dette MANDANTI, danno l'incarico di trattare con il committente l'esecuzione di un'opera.
La durata è temporanea, generalmente corrisponde con l'esecuzione dell'opera e si scioglie nel momento in cui l'opera è conclusa e tutte le partite economiche aperte per la stessa sono chiuse, cioè con l'avvenuto incasso del corrispettivo finale.
Questo non esclude che un RTI costituita per la partecipazione ad una gara d'appalto possa nel frattempo partecipare ad altre gare d'appalto ed eventualmente aggiudicarsi altre commesse che ne prolungano l'esistenza.
Esistono poi forme particolari di RTI come i consorzi stabili, che costituiscono associazioni che prevedono una durata indeterminata, spesso formate da grandi committenti,e dai loro subappaltanti, che possono a volte restare inattive a lungo termine e comunque rimanere giuridicamente in essere.
L'associazione temporanea di imprese fu introdotta nell'ordinamento italiano con la legge 8 agosto 1977 n.584, con la quale furono recepite nell'ordinamnto le direttive comunitarie 304 e 305 del 1971.
L'introduzione fu poi confermata dal d.lgs 19 dicembe 1991 n. 406 e dalla legge 109/94.
Tali provvedimenti normativi sono stati abrogati dall'articolo 256 d.lgs 163/2006 con decorrenza dal primo luglio 2006.
Il raggruppamento si costituisce a partire da un'impresa che propone la partecipazione ad un progetto alle altre, stabilendone il programma e i limiti di collaborazione, deve risultare da un ATTO COSTITUTIVO CON DURATA TEMPORANEA.
- ATTO COSTITUTIVO PUBBLICO
- SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Una volta che il documento è stato redatto è irrevocabile, tuttavia non darà mai origine ad un'organizzazione comune cioè le imprese restano autonome dal punto di vista fiscale e gestionale.
Ai sensi dell'art 37 del D.lgs n.163/2006, esistono tre tipologie di RTI ovvero:
- RAGGRUPPAMENTO ORIZZONTALE
- RAGGRUPPAMENTO VERTICALE
- RAGGRUPPAMENTO MISTO
Il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale è un'associazione dove tutte le imprese svolgono la stessa tipologia di mansione, cioè devono eseguire la medesima tipologia di prestazione.
Il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale si verifica quando l'impresa mandataria si occuperà di eseguire la prestazione principale, mentre le mandanti si occuperanno dello svolgimento delle prestazioni secondarie.
Infine il raggruppamento di tipo misto racchiude in sè le caratteristiche di entrambe le tipologie appena descritte.
L'associazione temporanea di imprese detta ATI corrisponde al raggruppamento temporaneo di imprese RTI, si tratta di due termini diversi che indicano la stessa modalità associativa, pertanto nella partecipazione alle gare d'appalto sono termini perfettamente sovrapponibili.
I raggruppamenti temporanei servono ad unire le competenze, le attrezzature e i macchinari di tutti gli associati per garantire il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
Articolo scritto da Carla Malcangi