• Youtube e youtuber: diritto d’autore e ...

Youtube e youtuber: diritto d’autore e tutela del copyright

I creator possono caricare soltanto video realizzati personalmente o che sono autorizzati a utilizzare. Ciò significa che non devono caricare video che non hanno creato personalmente o utilizzare nei propri video contenuti il cui copyright appartiene a qualcun altro, ad esempio tracce musicali, snippet di programmi protetti da copyright o video realizzati da altri utenti, senza le necessarie autorizzazioni[1].

Lezioni di diritto online

La tutela legislativa del diritto d’autore è caratterizzata da una molteplicità di fonti da prendere in considerazione, tanto a livello internazionale quanto a livello nazionale. Nel panorama internazionale, allo scopo di armonizzare la materia, sono stati stipulati diversi Trattati e sono state emanate anche molte direttive comunitarie, allo scopo di abbracciare più fattispecie possibile.

Nell’ambito italiano invece si registra un’assenza nella Carta Costituzionale di un qualsiasi accenno alla tutela del diritto d’autore, che invece appare sia nella L. 633/1941 che nel Codice civile, nonché nel Codice penale.

Con lo sviluppo della normativa inerente la tutela del diritto d’autore, i professionisti di tutto il mondo stanno pian piano prendendo consapevolezza delle regole sul copyright, la cui violazione può portare anche sanzioni e ammonimenti non solo in denaro, ma anche in termini di rimozioni, mutingonline e oscuramenti. Ciò accade sempre più spesso soprattutto nelle dirette Youtube, Facebook e Twitch, dato che tali piattaforme sono sempre più attente all’utilizzo non autorizzato di musiche, loghi, marchi, immagini e tutto ciò che sia (giustamente) coperto dal diritto d’autore.

Il Codice civile - nella normativa italiana - fissa solo i principi generali della disciplina del diritto d'autore, mentre l'intera materia è regolata dalla L. 22.4.1941, n. 633. Il diritto d'autore è l'istituto giuridico con cui è possibile tutelare la creazione di un’opera derivante dall’intelletto, mediante il riconoscimento all’autore di un ventaglio di diritti, che spaziano dall’ambito morale a quello strettamente economico.

Questi riconoscimenti di carattere morale e patrimonio in capo al creator nascono dal momento stesso del perfezionamento o comunque del confezionamento dell’opera[2]. L’art. 2576 del Codice civile prevede che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore sia costituito dalla creazione dell'opera, “quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.

È dunque opinione pacifica che il diritto d'autore si acquisti a titolo originario per il fatto della creazione dell'opera e, afferma la dottrina[3], non è necessario che l'opera sia stata divulgata fra il pubblico, essendo sufficiente che essa sia stata comunque estrinsecata.

La L. 633/1941, di matrice molto antica ma adeguata comunque ai tempi moderni da numerosi interventi del legislatore, prevede all’art. 1 che sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione: ad ogni modo, secondo la dottrina prevalente in materia[4], l'elencazione contenuta nella norma in commento ha carattere esemplificativo e non tassativo. Il carattere creativo resta quindi l'elemento fondante, il requisito che fa scattare il diritto d'autore e tale creatività umana si esprime quindi in diversi campi, sicuramente non recintabili in un elenco tassativo.

Certamente la musica, codificata espressamente come materia da proteggere, è espressione di proprietà intellettuale e un problema può derivare proprio dal suo utilizzo nell’ambito di streaming o video caricati in piattaforme online. La natura internazionale e frammentata dei diritti d'autore non agevola certamente la questione, atteso che per ogni paese e giurisdizione è necessario richiedere diritti diversi ad entità diverse.

A tal proposito, nelle FAQ sul diritto d’autore, l’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ha sottolineato che non è autorizzato l’utilizzo di musica e relative registrazioni neanche nell’ambito di produzione video amatoriali senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti a questo connessi (e cioè i diritti degli artisti, dei musicisti interpreti e dei produttori discografici).

A tal proposito, si aggiunge che l’utilizzo privo di autorizzazione di una composizione musicale preesistente e la relativa registrazione musicale per un video amatoriale pubblicato su una piattaforma digitale equivale non solo a una riproduzione non autorizzata ma anche a una forma di comunicazione al pubblico riservata per legge agli autori dell’opera e agli interpreti e ai produttori della registrazione del brano musicale.

Un uso del genere, afferma l’Ufficio, “costituisce anche una modifica e/o elaborazione sostanziale dell’opera che può ledere diritti economici e morali, nella misura in cui la sovrapposizione della musica alle immagini avvenga senza una corretta identificazione degli aventi diritto e/o sia tale da danneggiarne la reputazione”.

Sul versante della giurisprudenza comunitaria, la Corte di Giustizia[5] ha statuito che un'ingiunzione di un giudice nazionale può obbligare un fornitore di accesso ad Internet a bloccare l'accesso dei suoi abbonati ad un sito che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti in violazione delle norme sul copyright.

È compatibile con la tutela dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento dell'Unione europea un provvedimento inibitorio che, da un lato, non indichi al provider le misure da adottare per attuare il blocco del sito e che, dall'altro, gli permetta di evitare le sanzioni per la violazione dell'ingiunzione dimostrando di aver adottato tutte le misure ragionevoli al fine di ottemperare al divieto ivi contenuto.

Le misure applicate dal fornitore di accesso ad Internet non devono altresì privare inutilmente gli utenti della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili, e, al tempo stesso, devono risultare efficaci nell'impedire o, almeno, nel rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate di materiali protetti, scoraggiando seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario dell'ingiunzione dal consultare tali materiali in violazione del diritto di proprietà intellettuale[6].


[1] Tale indicazione, inserita sul sito di Youtube come “La prima regola del copyright”, riassume in brevi termini il primo dovere di un qualunque professionista che svolga attività sul web, dallo youtuber al pro-player.

[2] Ai sensi dell’art. 6 della L. 633/1941, si prevede che “Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.

[3]T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, pp. 293 ss.

[4]P. Greco, P. Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno, Torino, 1974, p. 40.

[5] Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, 27/03/2014, n. 314/12

[6]A. Salvato, La Corte di Giustizia si pronuncia sulla tutela del diritto d'autore online, in Giurisprudenza Italiana, 2014, 12, pp. 2754 ss.

Ti è piaciuto? Condividilo
Andrea
Lezioni private - Diritto e Aiuto compiti
Usa il nostro Strumento di Ricerca Intelligente
© 2007 - 2024 Letuelezioni.it è un membro della famiglia GoStudent Mappa del sito: Insegnanti privati