Glossario essenziale per capire il linguaggio giuridico-economico

Partiamo dal semplice, per poi andare più nel tecnico e nello specifico...iniziamo dal contratto! Poi ci accingiamo ad esaminare altri termini tecnici.

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CONTRATTO= Non è nient' altro che un accordo, preso da due o più parti, in cui, si stabiliscono dei termini, invalicabili, a meno che, nello stesso contratto non ci siano delle clausole di specifico annullamento. Ad esempio, nel contratto di lavoro, questo può essere reciso dal datore di lavoro, in caso, ad esempio, di mancato adempimento dei doveri, dettati dallo stesso contratto.

LEGGE= È una norma giuridica, emanata da un autorità competente, nel nostro caso, emanate dal parlamento ed esaminate e approvate dal presidente della repubblica, che però, consuetudinariamente, non risponde della responsabilità sulla norma, responsabilità di cui dispone l ente ufficialmente artefice della legge, dovrebbe essere il parlamento, ma spesso anche Governo e Regioni, queste ultime, hanno stretti contratti con il parlamento, nonostante godano di una certa indipendenza.

TRIBUNALE=È il luogo fisico, facente parte dell' organo giudiziario, in cui si svolge ogni sorta di controversia legale, sia penale che civile, salvo casi del tutto eccezionali, magari totale impossibilità di movimento di una delle due parti (accusato o accusatore), ma di norma, si fa il possibile, per far sì che il processo si possa svolgere regolarmente nella sede fisica del tribunale.

FISCALITÀ= È l insieme delle norme giuridiche e delle disposizioni, relative alla tassazione, che per equità, variano in base al reddito. (Grande problema in Italia, chi percepisce Onorario, ovvero è lavoratore autonomo, troppo spesso percepisce pagamenti in nero, non sottoponendosi ad alcuna tassazione).

FALLIMENTO= Il fallimento, per antonomasia, si associa solamente ai tecnicismi economici, solitamente per fallimento parliamo di un azienda privata, che schiacciata da pesanti debiti, non riesce a saldare i debiti, dichiara banca rotta, (difficile che accada, specialmente a grandi aziende, sempre sostenute dallo Stato), chiudendo poi i battenti. Questo termine si può associare anche alle materie giuridiche, specie se si parla di Stato, oppure scavando più a fondo, nel diritto costituzionale, può avvenire anche il fallimento di un organo, non proprio in termine tecnico per definire l avvenimento, ma la conclusione è simile. Se siete curiosi di approfondire contattatemi...

AZIONE= Titolo rappresentativo di una quota (di una parte o percentuale) del capitale sociale, di una società per azioni. Queste possono essere anche frazionate, sul mercato azionario, la quota varia in base all andamento del bilancio interno  di un azienda e al suo impatto sul mercato. Questi sono gli investimenti più rischiosi, ma anche i più proficui, potenzialmente si può perdere tutto o moltiplicare per 10/100/1000... L'investimento iniziale.

A presto!

 

              

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