DIRITTO: LE FONTI. UNO SGUARDO D'INSIEME

Emma
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La teoria generale sul sistema delle fonti ha il compito di individuare sia quali sono le fonti del diritto sia quali sono le procedure tramite le quali tali fonti devono essere prodotte.

Per prima cosa introduciamo il concetto di fonte del diritto: le fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti da cui traggono origine le norme giuridiche.

Possiamo operare varie distinzioni e varie classificazioni in tema.

Si definiscono fonti di produzione gli atti o i fatti abilitati dall'ordinamento giuridico ad innovare il diritto. Creano norme giuridiche, pongono le norme di comportamento costitutive del diritto oggettivo. Analizzando più nello specifico, possiamo osservare le fonti fatto (ossia quelle fonti non scritte determinate da fatti sociali o naturali reputati idonei a produrre il diritto, come la cosiddetta consuetudine, oppure quegli atti di produzione giuridica esterni al nostro ordinamento, come, ad esempio, un trattato internazionale reso esecutivo in Italia) e le fonti atto (ossia quelle fonti scritte, quegli atti normativi posti in essere da determinati organi o enti nell'esercizio di poteri ad essi attribuiti dall'ordinamento).

Le fonti sulla produzione, invece, sono quelle che regolano i procedimenti di formazione delle fonti di produzione, sono quelle che disciplinano quale organo sia competente ad adottarle ed i modi della loro adozione. A titolo esemplificativo, si potrebbe affermare che la "fonte delle fonti" (ossia la nostra Carta Costituzionale) si possa considerare sia una fonte di produzione sia una fonte sulla produzione dal momento che vi sono articoli che disciplinano i procedimenti di produzione delle fonti del diritto.

Le fonti di cognizione, poi, sono strumenti con cui si può venire a conoscenza delle fonti di produzione. Anche se di difficile collocazione, possono essere considerati nel novero delle fonti di cognizione i testi unici (T.U.), specialmente i testi unici meramente compilativi. I Testi unici sono atti che raccolgono e riformulano disposizioni contenute in diversi e molteplici atti normativi che si sono succeduti nel tempo, accomunati dal fatto di regolare la medesima materia.

Cosa succederebbe se dovessero emergere contrasti (gli studiosi, in maniera tecnica, parlano, in tal caso, di antinomie) fra norme che disciplinano una stessa fattispecie in modo diverso? In dottrina si sono puntualmente individuati dei metodi, dei criteri per superare eventuali contrasti tra norme regolanti la medesima materia e la medesima fattispecie.

Il criterio cronologico, ad esempio,  viene in soccorso in caso di fonti dello stesso tipo e, in base a tale criterio, non si applica (e, dunque, si reputa abrogata) la norma precedente e si applica la norma successiva ("lex posterior derogat priori"). Tale criterio non trova applicazione se la norma precedente abbia carattere speciale o eccezionale: in tal caso si applicherà, invece, il criterio di specialità "lex specialis derogat generali", in base al quale la norma generale viene semplicemente derogata dalla norma speciale (va sottolineato come la norma generale continuerà a trovare applicazione relativamente ad altri casi diversi da quelli regolati dalla norma speciale). 

Il criterio gerarchico, invece,  viene in soccorso in caso di fonti di diverso tipo e prevede che la norma di rango inferiore contrastante con la norma di rango superiore venga annullata o disapplicata.

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